Lo Studio Scifo inizia la sua attività a Modica (Rg) nel Gennaio del 1977, quando il giovane Elio Scifo, laureatosi in Ingegneria civile, indirizzo architettura e urbanistica nel dicembre 1976, si abilita all’esercizio della professione. Lo studio dell’Ing. Scifo ha sede nel centro storico della città, nella suggestiva cornice del quartiere Cartellone, a pochi metri dal Municipio e dalla piazza centrale.

Nel 2005 si trasferisce nella zona nuova della città, con ambienti più grandi e spaziosi per accogliere due nuovi professionisti (i figli): nel 2004 si laurea in Architettura con il massimo dei voti e la lode, all’Università di Palermo, Anna Scifo, seguita due anni più tardi, nel 2006, dal fratello Roberto, anch’egli laureato con la stessa valutazione e nello stesso Ateneo.

Con l’ingresso dei due giovani viene assunta la nuova denominazione di “Studio di Ingegneria ed Architettura”.
Da più di quarant'anni lo Studio Scifo si occupa di progettazione di grandi strutture, ville e giardini, di arredamento di interni, di ristrutturazioni di immobili di pregio storico, di impianti e di consulenza, tecnico-legale, su molteplici aspetti legati all’edilizia.

In questo articolo proponiamo una nuova Sentenza del Tar Campania relativa al ricorso di un privato nei confronti di un Comune che aveva disposto dapprima l’annullamento in autotutela della concessione edilizia e successivamente la demolizione delle opere rimaste prive di titolo abilitativo edilizio.
Il Tar rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente.
In particolare, i giudici amministrativi ricordano che “la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può riguardare solamente vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali, nonché le ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato sia abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita“.
L’applicabilità della sanzione pecuniaria, inoltre, è subordinata alla dimostrazione dell’impossibilità di effettuare la demolizione senza danno per la parte eseguita in conformità.
Al riguardo, ricordiamo che l’art. 38 del il testo unico sull’edilizia (DPR 380/2001), in merito agli interventi eseguiti in base a permesso annullato, prevede che “in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale”.
Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

Fonte: BibLus-net ACCA