Il Tar rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente.
In particolare, i giudici amministrativi ricordano che “la fiscalizzazione dell’abuso edilizio può riguardare solamente vizi formali e procedurali e non vizi sostanziali, nonché le ipotesi in cui soltanto una parte del fabbricato sia abusiva e nel contempo risulti obiettivamente verificato che la demolizione di tale parte esporrebbe a serio rischio la residua parte legittimamente assentita“.
L’applicabilità della sanzione pecuniaria, inoltre, è subordinata alla dimostrazione dell’impossibilità di effettuare la demolizione senza danno per la parte eseguita in conformità.
Al riguardo, ricordiamo che l’art. 38 del il testo unico sull’edilizia (DPR 380/2001), in merito agli interventi eseguiti in base a permesso annullato, prevede che “in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale”.
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Fonte: BibLus-net ACCA